Come avviare la mediazione civile obbligatoria
Per molte materie (condominio, diritti reali, successioni, locazioni, sanità, banche, assicurazioni) la mediazione è condizione di procedibilità: guida all'istanza.
Cosa ti serve
- Avvocato (obbligatorio per la partecipazione al primo incontro)
- Documentazione della controversia
- Indicazione precisa della controparte e dell'oggetto
Procedura passo-passo
Verifica se è obbligatoria
La mediazione è condizione di procedibilità (art. 5 D.Lgs. 28/2010) per:
- Condominio (L. 220/2012)
- Diritti reali (servitù, confini, usucapione)
- Divisione e successioni ereditarie
- Locazione, comodato, affitto d'azienda
- Risarcimento danno da circolazione (RCA)
- Responsabilità medica e sanitaria (L. 24/2017)
- Contratti assicurativi, bancari, finanziari
- Risarcimento da diffamazione a mezzo stampa
Per altre materie la mediazione è facoltativa (può essere comunque utile).
Scegli un Organismo di Mediazione
L'istanza va presentata a un Organismo di Mediazione iscritto al Registro del Ministero della Giustizia. La lista è disponibile su mediazione.giustizia.it.
Organismi tipici: Camere di Commercio, Ordini degli Avvocati, organismi privati specializzati (ADR Center, Concilia Camera di Commercio Roma, ecc.). La competenza è del luogo del giudice che sarebbe altrimenti competente.
Deposita la domanda di mediazione
L'istanza si deposita online sul portale dell'Organismo o via PEC/raccomandata. Contenuto obbligatorio:
- Identificazione delle parti (tue e controparte)
- Oggetto della controversia e fatti in contestazione
- Ragioni della pretesa
- Valore della controversia
- Indicazione del giudice altrimenti competente
Dal deposito dell'istanza decorre il termine di 3 mesi per chiudere la mediazione (art. 6 D.Lgs. 28/2010). Durante questo periodo, la prescrizione è sospesa.
Partecipa al primo incontro
L'Organismo fissa il primo incontro entro 30 giorni dal deposito. Tu e la controparte dovete partecipare personalmente e assistiti da avvocato (art. 8 D.Lgs. 28/2010).
Al primo incontro il mediatore:
- Espone la natura della mediazione
- Chiede alle parti se vogliono effettivamente procedere
- Se sì, inizia l'attività di mediazione vera e propria
Chiudi con accordo o verbale negativo
Possibili esiti:
- Accordo: il mediatore redige verbale di conciliazione. Se sottoscritto dagli avvocati, ha efficacia di titolo esecutivo. Per diritti reali immobiliari, l'accordo omologato è trascrivibile nei registri immobiliari
- Mancato accordo: verbale negativo che abilita il ricorso al giudice
- Mancata partecipazione controparte: verbale di mancata comparizione — condizione di procedibilità soddisfatta
Consigli utili
Attenzione
Link utili e approfondimenti
Domande frequenti
Quanto costa la mediazione?
Le indennità sono tabellari (D.M. 150/2023): il primo incontro costa €40-60. Se si prosegue, le indennità variano con il valore della controversia (es. €140 per controversie fino a €1.000, €500 per €50.000, €1.800 per €500.000).
Posso fare mediazione senza avvocato?
No. Dalla riforma del 2013, l'assistenza dell'avvocato al primo incontro è obbligatoria (art. 8 c. 1 D.Lgs. 28/2010). Si può accedere al gratuito patrocinio se si hanno i requisiti.
Se la controparte non si presenta?
Il verbale di mancata comparizione soddisfa la condizione di procedibilità: puoi poi agire in giudizio. Il giudice può valutare negativamente la mancata partecipazione ingiustificata.
L'accordo di mediazione è opponibile ai terzi?
L'accordo omologato dal tribunale ha efficacia esecutiva e, se riguarda immobili, è trascrivibile nei registri immobiliari (art. 11 D.Lgs. 28/2010), diventando opponibile ai terzi.
