Come fare la negoziazione assistita
La negoziazione assistita (L. 162/2014) è obbligatoria per risarcimento danni da RCA e per pagamento di somme fino a 50.000 €. Guida alla procedura.
Cosa ti serve
- Avvocato abilitato (obbligatorio per entrambe le parti)
- Invito a stipulare la convenzione (raccomandata A/R o PEC)
- Descrizione precisa della controversia e dell'importo richiesto
Procedura passo-passo
Verifica se è obbligatoria
La negoziazione assistita è condizione di procedibilità (art. 3 D.L. 132/2014, conv. L. 162/2014) per:
- Risarcimento danno da circolazione di veicoli e natanti (RCA)
- Domande di pagamento di somme fino a 50.000 € (qualsiasi causale: diffida B2B, risarcimenti)
Non è richiesta per: controversie di lavoro, materie con mediazione obbligatoria, procedimenti monitori (decreto ingiuntivo).
Invia l'invito a stipulare
Tramite il tuo avvocato, invia alla controparte un invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita. Il documento deve:
- Essere firmato da te e dal tuo avvocato
- Indicare l'oggetto della controversia
- Avvertire che la mancata risposta entro 30 giorni equivale a rifiuto
- Essere inviato per raccomandata A/R o PEC
Dalla ricezione dell'invito, la prescrizione si interrompe e rimane sospesa per la durata della negoziazione (art. 8 L. 162/2014).
Attendi la risposta
La controparte ha 30 giorni per:
- Accettare e firmare la convenzione
- Rifiutare con risposta motivata
- Non rispondere (equivale a rifiuto)
In caso di rifiuto o silenzio, la condizione di procedibilità è soddisfatta: puoi adire il giudice.
Se accetta: firmate la convenzione
La convenzione è un accordo tra le parti (e i rispettivi avvocati) che stabilisce:
- Durata della negoziazione (min 1 mese, max 3 mesi, prorogabile di 30 giorni)
- Obbligo di lealtà e riservatezza
- Modalità di scambio informazioni
Durante la negoziazione le parti possono scambiarsi proposte, audire testimoni, richiedere perizie di parte.
Chiudi con accordo o verbale negativo
Due esiti:
- Accordo: firmato da parti e avvocati, autenticato dagli avvocati stessi ai sensi dell'art. 5 L. 162/2014. Ha efficacia di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata e può essere trascritto se riguarda diritti reali
- Mancato accordo: verbale negativo che abilita il ricorso al giudice
Consigli utili
Attenzione
Link utili e approfondimenti
Domande frequenti
Se la controparte non risponde all'invito, cosa succede?
Il silenzio equivale a rifiuto: la condizione di procedibilità è soddisfatta e puoi agire in giudizio. Il giudice può valutare negativamente la mancata risposta ex art. 4 L. 162/2014.
Quanto costa la negoziazione assistita?
Non ci sono costi procedurali. I costi sono quelli del tuo avvocato. Per controversie di modesta entità alcuni avvocati applicano tariffe agevolate. Se l'altra parte ha i requisiti, può accedere al gratuito patrocinio.
L'accordo raggiunto si può impugnare?
No, se è stato redatto regolarmente. È equiparato a una sentenza passata in giudicato nei rapporti tra le parti. Può essere impugnato solo per cause di nullità del contratto (art. 1418 c.c.).
